Non chiamateli più fallimenti, dal 15 agosto 2020 saranno solo ‘crisi’

La riforma del diritto fallimentare ha l’obiettivo di anticipare a un tempo precedente lo stato di conclamata insolvenza, cercando di individuare i segnali premonitori.

La riforma del diritto fallimentare vede finalmente la luce. In Gazzetta Ufficiale nr. 38 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 nr. 14 che riforma il diritto fallimentare disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942 nr. 267.

Con una presa d’atto del mutato contesto economico, il legislatore mette ora a disposizione strumenti orientati al pragmatismo. Il termine ‘fallimento’, in ogni sua declinazione, è abbandonato a favore del termine ‘crisi’.

Il focus non è più lo stato d’insolvenza quale incapacità permanente di soddisfare con regolarità le obbligazioni contratte, ma viene posta attenzione allo stato di difficoltà che rende probabile l’insolvenza. Ne consegue l’anticipare l’intervento normativo a un tempo precedente lo stato di conclamata insolvenza, cercando di individuare i segnali anticipatori. Lo scopo, per quanto possibile, è di preservare l’impresa quale entità produttrice di valore economico e sociale.

Da qui l’insieme degli strumenti previsti sia per individuare il possibile stato di insolvenza che per farlo emergere così da mettere in atto le misure utili a preservare il valore dell’impresa.

Ne risulta un articolato normativo di ben 391 disposizioni suddivise in quattro parti: la prima corposa parte regola lo stato di crisi, la seconda introduce alcune modifiche al Codice Civile e la terza modifica le garanzie per l’acquisto di immobili da costruire. L’ultima parte del decreto riguarda le disposizioni finali e transitorie. In particolare, l’accento cade sull’entrata in vigore delle varie norme, prevista in due distinti momenti. Quanto andrò ora a esaminare entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione, quindi dal 15 agosto 2020.

Seppure non di stretta urgenza, è utile conoscere alcune disposizioni che impattano comunque nella vita dell’impresa per le modifiche al Codice Civile descritte più avanti.

Doveri del debitore

L’art. 3 integra l’articolo 2086 del Codice Civile con l’obbligo di adottare misure idonee per rilevare tempestivamente lo stato di crisi. In caso di imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, l’organo amministrativo della società dovrà adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Indicatori della crisi

Per determinare il possibile stato di crisi, l’art. 13 individua specifici indicatori di natura reddituale, patrimoniale e finanziaria per rappresentare lo ‘stato di salute’ dell’impresa. Questi indicatori, determinati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e poi approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono specificatamente individuati per ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat con specifici indicatori per start up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di due anni. Indicatori che saranno aggiornati ogni tre anni.

Va tenuto presente l’orizzonte temporale in cui vanno collocati. In particolare, l’uso degli indici dovrà dare evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e confermare il permanere delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o per i sei mesi successivi.

In pratica, la rilevazione di indici aziendali peggiori rispetto a quelli specifici del settore di attività svolta comporta l’evidenza di un possibile stato di crisi che dovrebbe mettere in allarme l’imprenditore affinché adotti tutte le misure necessarie per prevenire lo stato d’insolvenza.

Obbligo di segnalazione

A presidio dell’applicazione dei meccanismi di allerta, l’art. 14 prevede alcuni obblighi a carico dell’organo di controllo societario (sindaco, collegio sindacale, revisore, società di revisione). In particolare, oltre a quanto già previsto, l’organo di controllo dovrà verificare che l’organo amministrativo (amministratore unico/consiglio di amministrazione) valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo assumendo le conseguenti iniziative nonché valuti, sempre con costanza, la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione.

Va da sé che, a mio giudizio, l’organo di controllo non potrà limitarsi alla verifica del puntuale svolgimento delle attività svolte dall’organo amministrativo. Dovrà entrare nel merito per verificare procedura e contenuto per assicurare che l’esito sia determinato correttamente. Dovrà, in pratica, svolgere in autonomia il medesimo compito richiesto agli amministratori.

Lo strumento ‘obbligo di segnalazione’ è reso particolarmente efficace con la previsione di esonero di responsabilità solidale prevista a carico dell’organo di controllo in caso di omissioni dell’organo amministrativo. È infatti previsto che, in occasione di potenziali crisi (determinate con l’uso degli indicatori), l’organo di controllo non sia responsabile qualora abbia segnalato il possibile stato di crisi all’organo amministrativo e, in caso di inoperosità dello stesso, abbia effettuato la medesima segnalazione a un Organismo di composizione della Crisi d’Impresa (OCRI).

Obbligo segnalazione dei creditori pubblici qualificati

Obbligo di segnalazione che è previsto anche a carico di alcuni potenziali creditori pubblici quali l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Agente di Riscossione.

Questi soggetti, ritenuti ‘qualificati’ probabilmente per l’elevata ricorrenza di crediti insoluti, dovranno essi stessi segnalare al debitore il superamento dell’importo di debito, causa della segnalazione di allerta. L’importo, individuato dalla norma come ‘importo rilevante’, è riferito all’ammontare di IVA, contributi e ammontare di crediti affidati per la riscossione, modulato per tipologia e dimensioni dell’impresa. In assenza di pagamento o rateazione del debito con le modalità attualmente previste, il creditore pubblico dovrà darne comunicazione all’OCRI affinché si attivi.

OCRI

È l’Organismo di composizione della Crisi d’Impresa, previsto dall’art. 16. Costituito presso ogni Camera di Commercio ha il compito di ricevere le segnalazioni, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore nella procedura di composizione assistita.

Opera per mezzo del Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato, e nomina un Collegio di esperti chiamati a valutare la specifica situazione.

Il Collegio è composto da tre esperti individuati tra gli iscritti in un apposito Albo. Uno è nominato dal Tribunale competente, un altro è nominato dal presidente della Camera di Commercio e uno è scelto dal Segretario Generale della Camera di Commercio tra i componenti di in un elenco specifico formato dall’Associazione di categoria del settore di riferimento del debitore e sentito il debitore stesso. Il Collegio ha lo scopo di verificare la procedibilità e, nel caso, promuovere la procedura di composizione della crisi.

Questi strumenti normativi, insieme a molti altri che regolano gli aspetti più tecnici che qui non ho menzionato, entreranno in vigore, come detto, il 15 agosto 2020.

Per completare il quadro, il legislatore ha previsto altre modifiche e integrazioni che investono il Codice Civile. Per questo gruppo di norme, l’entrata in vigore è anticipata al 16 marzo 2019. Si dovrà quindi tener conto sin da subito delle seguenti disposizioni.

Misure di modifica del codice civile

Una prima modifica, rubricata all’art. 375, riguarda l’integrazione dell’art. 2086 Codice Civile: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Come manifesto delle intenzioni appare chiaro. Qualche difficoltà nasce nell’identificare la misura ‘adeguata’ rispetto alla natura/dimensione dell’impresa. Direi che la misura tende a sollecitare l’imprenditore a una costante verifica del proprio assetto organizzativo più che a una costruzione statica nel tempo e quindi incapace di adattarsi alle mutevoli esigenze di adattamento dell’impresa al mercato in cui opera.

Segnalo altre due modifiche al Codice Civile, artt. 2257 e 2476, previste dagli art. 377 e 378 della riforma. Riguardano nello specifico l’organo amministrativo delle società cui è assegnato il compito di realizzare l’oggetto sociale nonché la responsabilità personale degli amministratori verso i creditori sociali per l’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Da ultimo, quanto previsto dall’art. 379 che modifica l’art. 2477 del Codice Civile con l’aggiunta di parametri soglia oltre i quali è necessario nominare l’organo di controllo. Eccoli: valore dell’attivo patrimoniale due milioni di euro, ammontare dei ricavi due milioni di euro, dipendenti occupati in media nell’esercizio 10 unità. L’obbligo scatta al superamento di almeno un parametro per due esercizi consecutivi e, per le società attive, dovrà essere attuato entro il prossimo 16 dicembre 2019. Si tratta, di fatto, di una vasta estensione dell’obbligo di controllo poiché, visto il valore contenuto dei parametri, è facile prevedere una larga applicazione del provvedimento.

In sintesi

L’impianto normativo tende da un lato all’estensione di strumenti di controllo codificati per la gestione d’impresa con adozione obbligatoria. Dall’altro, incentiva l’imprenditore ad anticipare le misure per affrontare le crisi quali situazioni fisiologiche in cui può incappare l’impresa, per affrontarle con strumenti che ne permettano la sopravvivenza.


Roberto Ferrari

Ragioniere commercialista iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza. Inizia la carriera lavorativa presso l'ufficio fornitori di una nota multinazionale giapponese. Sin dall'avvio l'accompagna il terminale a fosfori verdi del sistema informatico aziendale e nell'arco di sei anni matura una significativa esperienza. Il desiderio di...

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