La fatturazione elettronica entra nel vivo
Un veloce ripasso di alcuni aspetti normativi e conseguenti impatti operativi.
La fatturazione elettronica è nella piena operatività. Può essere utile ricordare qualche aspetto normativo e l’impatto operativo che ne consegue. Occorre aver chiaro il significato di due termini: cosa si intende per emettere fattura e in quale momento la fattura deve essere emessa.
Emissione della fattura
L’emissione della fattura avviene con la trasmissione della fattura alla controparte. In passato ciò avveniva, generalmente, con la spedizione per mezzo del servizio postale per corrispondenza ordinaria oppure allegando il documento fattura in formato PDF (o simile) ad una mail. Dal 1° gennaio, la trasmissione avviene esclusivamente in modalità elettronica con trasmissione del documento fattura, in formato XML, al SdI (Sistema di Interscambio).
Termine di emissione
Il termine entro il quale emettere la fattura è la data in cui l’operazione è considerata effettuata. Semplificando, il termine ultimo per emettere la fattura cade:
– nella data di spedizione o consegna per la cessione di beni o alla data di incasso totale o parziale del corrispettivo se antecedente alla consegna/spedizione del bene;
– nella data in cui è incassato il corrispettivo per la prestazione di servizi.
Data fattura
Sino al 31 dicembre scorso, la data della fattura coincideva con la data di emissione della fattura. In pratica, la norma prevedeva che la data della fattura fosse la data in cui il documento fattura veniva trasmesso o consegnato alla controparte.
Quindi, una fattura datata 20 dicembre si assumeva come trasmessa (emessa) in tale data.
Nella normativa attuale, invece, la data fattura può essere antecedente alla data di trasmissione alla controparte.
Data trasmissione
A decorrere dal 1° gennaio, il legislatore ha previsto un maggior termine per la trasmissione delle fatture elettroniche: un termine sufficientemente largo valido sino al 30 giugno 2019, e successivamente un termine più stringente per la fase a regime.
Da ciò ne consegue che la data fattura non coincide più con la data emissione. Si viene quindi a determinare una data di compilazione della fattura e una data di emissione della fattura: la data della fattura terrà conto della data di effettuazione dell’operazione da cui decorre il termine per l’emissione/trasmissione al SdI.
Per il primo periodo, è consentito compilare la fattura elettronica e trasmetterla entro la scadenza della prima liquidazione IVA successiva alla data fattura.
Un esempio: una fattura compilata in data 10 gennaio va emessa/trasmessa al SdI entro il 16 febbraio (per i contribuenti con liquidazione IVA mensile) o entro il 16 maggio (per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).
Successivamente al 30 giugno, le fatture dovranno essere emesse/trasmesse entro 10 giorni dalla loro compilazione.
Va ricordato che dal 1° gennaio per i soggetti obbligati, la fattura elettronica trasmessa al SdI è il solo documento con valore fiscale.
Fatture 2018 ricevute nel 2019
Sicché nel 2019 è ancora possibile ricevere fatture su supporto cartaceo purché siano datate 2018. In questo caso sono sicuramente valide e debbono essere conservate come in passato. Si pone, però, un’altra questione con riguardo alla detrazione dell’IVA esposta nelle fatture sia cartacee che elettroniche.
Con decorrenza dal 2017, il termine per la detrazione dell’IVA sugli acquisti è stato ridotto. È possibile detrarre l’IVA entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo in cui l’operazione è stata effettuata. Ma poiché la detrazione è possibile solo se si è in possesso della fattura, il termine per la detrazione decorre dal ricevimento della fattura e scade al 30 aprile dell’anno successivo.
Un esempio, operazione effettuata il 20 dicembre 2017: detrazione della relativa IVA entro il 30 aprile 2018 se la fattura è pervenuta nel 2017 mentre se la fattura è ricevuta nel 2018 il termine scade al 30 aprile 2019.
Detrazione IVA
Dal 2019 la data di consegna della fattura di acquisto è certificata dal SdI. La trasmissione elettronica al SdI restituisce infatti:
– al soggetto che emette la fattura attiva (venditore-prestatore), la data di ricevimento del SdI e la data di consegna al cliente;
– al soggetto che riceve la fattura passiva (acquirente-committente), la data di ricevimento nel SdI e la data di consegna.
Chi riceve le fatture dovrà, quindi, determinare l’IVA detraibile sommando l’imposta delle fatture ricevute nel periodo di liquidazione. Per esempio, per liquidare l’IVA dovuta per il mese di febbraio 2019, sommerà l’IVA detraibile esposta nelle fatture di acquisto ricevute nel mese di febbraio 2019.
Va detto che è possibile detrarre anche l’IVA esposta nelle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo. In pratica, è possibile detrarre l’IVA esposta nelle fatture datate febbraio ricevute dal 1° al 15 marzo per liquidare l’IVA dovuta per il mese di febbraio 2019. Questo comporta la complicazione ulteriore di registrare le fatture con data marzo (data ricevimento) deducendo la relativa IVA nella liquidazione di febbraio. Pur se possibile, direi che non è consigliabile anche tenuto conto che questa deroga è esclusa per le fatture datate dicembre e ricevute dal 1° al 15 gennaio dell’anno successivo.
Fattura omessa
Cosa fare se la fattura elettronica non arriva? Una buona prassi potrebbe essere la seguente. Per prima cosa conviene contattare il fornitore per chiedere se è stata emessa la fattura. È anche utile chiedere una copia via mail. È vero che non ha alcun valore fiscale ma tuttavia operativamente può essere utile. Se il fornitore assicura di averla emessa, può esser utile accedere alla propria area fatturazione elettronica presso l’Agenzia delle Entrate. Qui si può verificare se è stata ricevuta la fattura. L’area raccoglie le proprie fatture elettroniche emesse e ricevute dal SdI e dunque il dato che si ricava è certo. Se anche lì non vi è nulla, allora è necessario monitorare la situazione poiché le norme prevedono una procedura specifica nel caso la fattura non venga emessa.
Si tratta della procedura disposta dal comma 8 dell’art. 6, D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 471.
La fattispecie ricorre qualora entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione l’acquirente-committente non abbia ricevuto la fattura di acquisto. In tale caso deve attivarsi ed entro i successivi 30 giorni versare l’imposta per l’operazione a suo tempo effettuata oltre che comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dell’operazione di cui è stata omessa la fatturazione in capo al fornitore. La fattispecie è economicamente ‘spiacevole’ oltre che per l’esborso dell’IVA che potrebbe risultare duplicato in capo all’acquirente-committente, anche per le sanzioni connesse in caso di inattività. In assenza di regolarizzazione dell’operazione è prevista una sanzione pari al 100% dell’imposta evasa con un importo minimo di 250 euro.
Un esempio per chiarire la tempistica: operazione effettuata il 20 maggio (pagamento prestazione professionale), termine per ricevere la fattura (quattro mesi) = 20 settembre. Se non è stata ricevuta, allora entro il 20 ottobre si deve versare l’IVA ed effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Targa per acquisto carburanti
Una nota conclusiva. La fatturazione elettronica non ha certo semplificato la documentazione dell’acquisto di carburanti. Una ulteriore ‘buccia di banana’ è data dalla differente previsione normativa che regola la deduzione di questi oneri. Con la fattura elettronica è quindi possibile detrarre l’IVA sull’acquisto del carburante nella misura consentita. Ma stante gli ultimi contributi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, per poter dedurre il costo in ambito imposte dirette (quindi l’Ires per le società o l’Irpef per le persone fisiche nell’ambito della dichiarazione dei redditi) è necessario che la fattura elettronica per l’acquisto di carburanti rechi l’indicazione della targa del mezzo per cui si è acquistato il carburante.
Può sembrare un paradosso, ma così è.