‘Cura Italia’: cosa bisogna sapere
Per sostenere le imprese è prevista una moratoria temporanea con la sospensione di alcuni pagamenti.
Tutti possiamo immaginare le possibili conseguenze della pandemia di COVID-19. Tra i vari provvedimenti, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ‘Cura Italia’, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nello stesso giorno n. 70 (entrato in vigore il giorno stesso) riporta le misure urgenti valide per tutto il territorio nazionale. L’articolato decreto interviene in diversi settori, anche con provvedimenti urgenti rivolti agli operatori economici.
Sostegno finanziario
Il sostegno delle risorse finanziarie delle imprese è affrontato con l’articolo 56 in cui è disposta una moratoria temporanea con la sospensione del pagamento di alcune operazioni finanziarie sino al 30 settembre 2020.
Chi ne può usufruire
I destinatari del provvedimento, purché aventi sede in Italia, sono:
•le micro, piccole e medie imprese;
•i lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
•i professionisti con o senza Albo.
Va ricordato che sono MPMI (micro, piccole e medie imprese) le imprese che:
•hanno meno di 250 occupati;
•hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;
•oppure hanno un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Non si è MPMI se, utilizzando i dati degli ultimi due bilanci approvati, almeno due dei parametri sono superati per due anni consecutivi.
Le operazioni finanziarie interessate
La disposizione riguarda le esposizioni finanziarie nei confronti di:
•banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito;
•per le esposizioni alla data del 29 febbraio 2020 (o al 17 marzo 2020 se l’importo dell’esposizione è superiore);
•che non siano classificate come credito deteriorato.
Le applicazioni
La disposizione si applica:
•alle aperture di credito accordate “sino a revoca” (scoperti di conto corrente per affidamento bancario) e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti: in questi casi non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
•ai contratti di prestito non rateale con scadenza fino al 30 settembre 2020: sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
•alle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing, in scadenza fino al 30 settembre 2020: sono sospese le rate fino al 30 settembre 2020 e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti; è facoltà del debitore chiedere la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.
L’ABI con circolare del 24 marzo 2020 ha chiarito che sono elementi accessori tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, contratti per garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati).
Come ottenere la moratoria
La sospensione si ottiene mediante ‘comunicazione’ dei soggetti interessati alla controparte finanziaria (banche o intermediari finanziari) allegando autocertificazione attestante la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
È opportuno trasmettere la comunicazione mediante PEC o altra modalità con attestazione legale della data; le banche, all’esito positivo della verifica dei requisiti (le autocertificazioni non saranno verificate dalle banche) saranno tenute ad attuare la sospensione.
Attenzione: l’eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Potenziamento del fondo centrale garanzia PMI
L’articolo 49 del D.L. 18/2020 prevede il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le misure, valide per nove mesi a partire dalla data di entrata in vigore, e quindi per il periodo dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020, prevedono:
•gratuità della garanzia prestata per tutte le operazioni finanziarie previste dal fondo;
•garanzia pari all’80% del finanziamento per la garanzia diretta e al 90% per gli interventi di riassicurazione dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia;
•importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa;
•valutazione per l’accesso alla garanzia del fondo effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate;
•esclusione della valutazione delle informazioni di tipo ‘andamentale’ della Centrale dei rischi;
•ammissibilità alla garanzia del fondo per le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo per almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento già oggetto di rinegoziazione;
•aumento dell’importo massimo per operazioni di microcredito da 25.000,00 a 40.000,00 euro;
•proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del fondo.
Andamentale Centrale rischi
Come visto non è prevista la valutazione dell’andamentale della Centrale rischi presso la Banca d’Italia.
Di cosa si tratta? La Centrale rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie. È alimentato dalle informazioni che le banche e gli intermediari finanziari trasmettono mensilmente a Banca d’Italia, che li elabora e li restituisce al sistema creditizio segnalando i crediti verso i clienti per importi superiori a 30.000 euro e, per qualsiasi importo, sui rapporti passati a sofferenza. Si tratta quindi di un monitoraggio completo, aggiornato mensilmente, dei rapporti che il cliente intrattiene con tutto il sistema finanziario, suddiviso per tipologia dei crediti erogati e tipologia di rischio per l’intermediario finanziario. Ne consegue un profilo di rischio del cliente che serve per valutarne il merito creditizio. Poiché le informazioni sono disponibili anche al cliente, ogni impresa può accedere alle stesse informazioni per verificarne contenuto e significato.
L’analisi potrà ben supportare un piano d’impresa, un budget di tesoreria che tenga conto della situazione attuale del mercato e delle previsioni settoriali allo scopo di rappresentare la capacità di governo dell’impresa e quindi la reale possibilità/capacità di restituzione del finanziamento. Infatti non bisogna sottovalutare il rischio che, nella previsione normativa, resta in capo all’intermediario finanziario/banca: poiché il fondo garantisce un 80% del finanziamento, l’altro 20% resta pur sempre un rischio in capo alla banca. Risulta quindi utile promuovere la richiesta del finanziamento con documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa allo scopo di incentivare la banca all’erogazione del credito.
Garanzie per imprese con riduzione di fatturato
Come ulteriore strumento per supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza, l’articolo 57 del D.L. 18/2020 prevede ulteriori garanzie.
Si tratta di una controgaranzia dello Stato riconosciuta a Cassa Depositi e Prestiti Spa per le garanzie che Cassa Depositi eroga alle banche; di fatto è uno strumento normativo che consente alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che:
•non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI;
•hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
•operano in specifici settori individuati con apposito decreto ministeriale (da adottare).
Accesso al fondo mutui prima casa
L’articolo 54 del D.L. 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Questo fondo, conosciuto come ‘Fondo Gasparrini’, è accessibile per il periodo dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020 e prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Requisiti
I beneficiari possono accedere al fondo se:
•in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza di accesso al beneficio e la data del 21 febbraio 2020 hanno rilevato un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo timestre 2019, quale conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle disposizioni adottate per l’emergenza COVID-19.
Il beneficio è limitato ai mutui per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale di valore non superiore a 250.000 euro.
Come ottenerlo
Il beneficio deve essere richiesto con domanda presentata alla banca controparte dell’operazione di mutuo utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile in apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro o della CONSAP; le disposizioni attuative saranno adottate con specifico decreto ministeriale.
Dovrà essere allegata una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e tenendo presente la sanzione in caso di attestazione mendace, che attesta i requisiti richiesti.